17 Gennaio 2011
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Psicologia Giuridica -
Perizie, CTU, CTP
In Italia è vietata la perizia psicologica, per cui essa viene generalmente affidata ad uno Psichiatra. Vediamo cosa cita l'art. 220 c.c.p.
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
La perizia psicologica, dunque, è vietata nel processo penale, ma non in quello minorile (art. 9 D.P.R. 448/88) e nella fase esecutiva della pena (art. 80 legge 354/75; artt. 678 e 679 c.p.p.).
Altri articoli di interesse peritale (è possibile consultare nel dettagli gli Articoli qui):
Art. 222 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità del perito
Art. 223 c.p.p.: Astensione e ricusazione del perito
Art. 225: c.p.p.: Nomina del consulente tecnico
Art. 226 c.p.p.: Conferimento dell'incarico
Art. 227 c.p.p.: Relazione peritale
Art. 228 c.p.p.: Attività del perito
Art. 229 c.p.p.: Comunicazioni relative alle operazioni peritali
Art. 230 c.p.p.: Attività dei consulenti tecnici
Art. 231 c.p.p.: Sostituzione del perito
Art. 232 c.p.p.: Liquidazione del compenso al perito
Art. 501 c.p.p.: Esame dei periti e dei consulenti tecnici
Inoltre segnaliamo un'importante Sentenze della Cassazione:
- n. 35187 del 2002
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