Dibattito

6 giugno 2012 ore 15
Cosenza
 

Seminario

 
28 settembre 2012
Tribunale di Cosenza
 

Seminario

 
27 ottobre 2012
Lamezia Terme (CZ)
 
 

In Italia è vietata la perizia psicologica, per cui essa viene generalmente affidata ad uno Psichiatra. Vediamo cosa cita l'art. 220 c.c.p.

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La perizia psicologica, dunque, è vietata nel processo penale, ma non in quello minorile (art. 9 D.P.R. 448/88) e nella fase esecutiva della pena (art. 80 legge 354/75; artt. 678 e 679 c.p.p.).

Altri articoli di interesse peritale (è possibile consultare nel dettagli gli Articoli qui):

Art. 222 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità del perito

Art. 223 c.p.p.: Astensione e ricusazione del perito

Art. 225: c.p.p.: Nomina del consulente tecnico

Art. 226 c.p.p.: Conferimento dell'incarico

Art. 227 c.p.p.: Relazione peritale

Art. 228 c.p.p.: Attività del perito

Art. 229 c.p.p.: Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Art. 230 c.p.p.: Attività dei consulenti tecnici

Art. 231 c.p.p.: Sostituzione del perito

Art. 232 c.p.p.: Liquidazione del compenso al perito

Art. 501 c.p.p.: Esame dei periti e dei consulenti tecnici

Inoltre segnaliamo un'importante Sentenze della Cassazione:

- n. 35187 del 2002

 

Contatti SISF

Per contattare la Società Italiana di Scienze Forensi:

Dott. Marco Pingitore

Mobile: 328 6246444
Fax: 06 91712666
 
E-mail: info@scienzeforensi.com
Pec: sisf@pec.scienzeforensi.com