Convegno

 
11 febbraio 2012
Sala "De Cardona" - BCC Mediocrati - Rende (CS)
 
 

CTP - Consulenza Tecnica di Parte

L'Art. 225 cita:

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell`art. 222 comma 1 lett a), b), c), d).

 

Il Consulente Tecnico di Parte non è altro che il consulente di una delle parti (imputato, Pubblico Ministero, parte civile) che partecipa a tutte le attività peritali dell'esperto nominato dal Giudice.

Il CTP può essere nominato dalle parti anche in assenza di Perizia (233 c.p.p.).

La CTP, seppur di parte, deve essere sempre "pro veritate".

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