| Perizia psichiatrica |
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| Psicologia Giuridica - Processo Penale | |
| Lunedì 20 Luglio 2009 14:12 | |
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L'Art. 220 (Oggetto della perizia) cita:
Da quello che si evince dal co. 2, è vietata la perizia psicologica nel processo penale. Il divieto, praticamente, non dà la facoltà agli psicologi di svolgere indagini sulla personalità dell'imputato. Si cerca, in questo modo, di salvaguardare l'imputato da due possibilità: perizia psicologica che potrebbe essere utilizzata per confermare le ipotesi accusatorie o per "perdonare" l'imputato giustificando i suoi comportamenti criminosi. Il divieto di svolgere perizia psicologica è al centro, da anni, di accesi dibattiti tra gli addetti ai lavori. Esistono delle evidenti contraddizioni che non spiegano, ad esempio, come mai l'accertamento di personalità su un minore, da parte dello psicologo, sia previsto. Aggiungiamo che gli accertamenti psicologici sono vietati anche in caso di Consulenza Tecnica di Parte in assenza di Perizia. Riportiamo alcuni scopi degli accertamenti peritali:
Per approfondimenti, considerata la complessità dell'argomento, consigliamo la consultazione di due manuali fondamentali:
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| Ultimo aggiornamento Martedì 21 Luglio 2009 14:41 |
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