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Audizione protetta Stampa E-mail
Psicologia Giuridica - Abusi sessuali su minori
Martedì 02 Giugno 2009 19:20

Audizione protettaL'audizione protetta è una forma particolare di udienza in cui viene ascoltato un minore (di anni 16) presunta vittima di reati di natura sessuale. Siamo in fase di incidente probatorio, in cui avviene l'assunzione della prova. La testimonianza del minore viene raccolta con l'ausilio di un esperto in psicologia dell'infanzia che ha il compito di facilitare la raccolta delle dichiarazioni del minore. L'audizione protetta si dovrebbe svolgere in uno "spazio neutro" cioè un luogo in cui il minore possa sentirsi tranquillo e tutelato. L'audizione si svolge in una sala con vetro-specchio unidirezionale e sistema di audio-video registrazione. Nella sala adiacente possono assistere attraverso il vetro il Giudice, gli avvocati di parte, i consulenti, i genitori della presunta vittima, il presunto abusante. Di solito le due sale sono intercomunicanti mediante citofono attraverso il quale il Giudice rivolge le proprie domande e quelle delle parti allo psicologo che, a sua volta, le trasformerà, se necessario, in un linguaggio consono all'età del minore per facilitarne la comprensione.

L'audizione protetta dovrebbe essere sempre audio-video registrata per "congelare" la testimonianza del minore, cercando di evitare, così, altri interrogatori che potrebbero provocare ulteriore e maggiore stress psicofisico e alterare la qualità e la quantità dei ricordi.

Consultare anche la legge 66/96

 

 L'art. 398 del Codice di Procedura Penale (Provvedimenti su richiesta di incidente probatorio):

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

 

L'art. 498 co. 4 del Codice di Procedura Penale (Esame diretto e controesame del testimone):

L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

 

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre 2009 22:41
 

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