15 Maggio 2011
Posted in
Psicologia Giuridica -
Abusi sessuali su minori
Intervista a Melania Scali, Psicologo-Psicoterapeuta, Psicologo Giuridico
1. Dott.ssa Scali grazie per aver accettato questa mini intervista. Le ultime sul caso Melania Rea riferiscono di un possibile ascolto, con la modalità dell'audizione protetta, della figlia della coppia per carpire eventuali informazioni utili alle indagini. La bimba ha soli 18 mesi, secondo lei sarebbe possibile effettuare una raccolta della testimonianza?
Mi auguro che questa evenienza non si verifichi, per evitare ad una bambina così piccola, in questo momento così drammatico della sua vita, di non dover essere coinvolta in alcuna procedura giudiziaria. Tra l’altro in merito al caso specifico ancora, per quello che è dato da sapere dai mezzi di informazioni, non sappiamo se la bambina fosse presente al momento dell’uccisione della madre, né, qualora presente, avesse effettivamente osservato tale evento traumatico.
Rispondendo alla sua domanda in generale e in termini tecnici non si tratta di considerare l’età cronologica ma l’acquisizione delle competenze comunicative e relazionali in grado di affrontare una raccolta delle così dettee sommarie informazioni (come sarebbe nell’eventualità del caso di Melania Rea, trattandosi ancora di indagini preliminari) o piuttosto della testimonianza. Certamente a 18 mesi un bambino non ha ancora sviluppato sufficienti capacità né comunicative né sociali per affrontare un tale tipo di ascolto giudiziario. Sempre in generale qualora si tratta di un bambino di età inferiore ai tre anni che assiste ad un evento traumatico le sue abilità nel riferire tale evento non sono solo legate alle capacità di cui dicevo (comunicative e relazionali) ma anche a come tale scena, ribadisco cruenta e drammatica, sia stata percepita e immagazzinata in memoria. Andrebbe quindi per bambini piccoli prevista una approfondita e competente valutazione psicologicogiuridica del suo funzionamento prima di procedere con ogni forma di ascolto a fini giudiziari penali, sia nel caso di una raccolta di sommarie informazioni sia nel caso di una raccolta della testimonianza vera e propria).
2. Lei ha tantissima esperienza in tema di ascolto del minore nei presunti casi di abusi sessuali. Da che età si può ascoltare un minore testimone/vittima e quali condizioni sono necessarie per una buona audizione?
Come le dicevo non è solo un problema di età, visto che tra l’altro diversa giurisprudenza ha ammesso testimonianze anche di bambini di tre anni, quanto piuttosto di competenze sia relative al riferire l’evento oggetto di indagine sia le abilità a “reggere” un ascolto a fini giudiziari penali. Nella mia esperienza in genere i tre anni sono la soglia minima che ho potuto verificare.
3. Nella sua attività professionale, quanti casi di "falso positivo" ha riscontrato proprio a causa di raccolte delle testimonianze eseguite male?
Non è facile darle una risposta in senso strettamente numerico, ma quello che le posso dire è che esiste anche il problema dei “falsi negativi”. Tra l’altro in Italia non esiste alcuno studio sistematico sui falsi positivi e negativi in questo campo. Certamente l’esperienza ci insegna che un buon ascolto giudiziario di un bambino non solo deve essere eseguito a tutela massima dello stesso e del suo essere un soggetto in età evolutiva ma anche nel rispetto delle regole d’indagine e delle garanzie processuali dell’imputato proprio per ridurre al minimo possibile che “vere” situazioni di abuso non emergano e che false dichiarazioni di abuso mandino in galera innocenti. Tra l’altro su quest’ultimo punto vorrei che si riflettesse su quanto sia drammatico per un bambino o un adolescente crescere con la consapevolezza di essere stata vittima di reati sessuali e non essere creduto, ma anche di crescere con la falsa convinzione di esserlo stato.
4. Nell'audizione protetta è consigliabile l'uso dei disegni per far "esprimere" il minore?
I disegni e altri ausili possono essere usati per facilitare la relazione tra l’ausiliario di P.G. che procede all’ascolto e il bambino. Non hanno alcun valore scientifico in termini di raccolta di fatti di rilevanza penale. A questo proposito invece vanno usati specifici protocolli di intervista investigativi validati a questi fini come l’Intervista Cognitiva per Bambino, la Step Wise Interview o l’Intervista Strutturata.
5. Ci racconta l'audizione protetta più disastrosa, da un punto di vista metodologico, a cui ha assistito?
Purtroppo nella mia esperienza è più frequente assistere a dei veri e propri disastri metodologici in questo campo, che ribadisco non sono arrecano danni al bambino ma al sistema giudiziario nel suo insieme e quindi a tutta la collettività piuttosto che a raccolte di informazioni giudiziarie con vittime vulnerabili come i bambini fatti secondo procedure validate scientificamente. Una situazione che mi viene in mente, forse la peggiore, è questa: una bambina di quattro anni e mezzo presunta vittima di abusi sessuali da parte del padre; denuncia effettuata dalla madre della bambina, la quale non ha mai riferito alcun abuso presumibilmente subito. Si arriva comunque all’incidente probatorio, che vien effettuato presso un servizio di neuropsichiatria infantile. Tecnicamente alcune vere e proprie aberrazioni metodologiche sono state: l’esperto – una neuropsichiatra infantile - ascolta la bambina in camice; all’ascolto è presente anche la madre – ricordiamoci che si tratta della denunciante, anzi, ancora peggio, l’esperto (si fa per dire) acconsente che la bambina rimanga in braccio alla mamma. Le domande che l’esperto pone non sono solo chiuse e suggestive, ma il clima generale dell’ascolto è inquisitorio. Infatti le domande sull’abuso che vengono fatte in forma diretta, tipo “cosa ti ha fatto papà?” “so che papà ti ha fatto una cosa brutta, me la racconti?”, la bambina non risponde. Consideri che durante tutto l’ascolto la bambina non ha mai riferito di aver subito un abuso, né altro, né dal padre né da altri. L’esperto dopo circa 40 minuti di questo tipo di ascolto non avendo ottenuto le risposte che si aspettava esce dalla sala dove si stava svolgendo l’incidente probatorio e si reca dietro lo specchio unidirezionale per conferire con il giudici a cui fa presente il suo disappunto per l’atteggiamento della bambina. La bambina nel frattempo rimane in braccio alla madre, nell’altra stanza. Per chiudere, il giudice decide di entrare nella stanza dove è rimasta la bambina, seguito dall’esperto e insieme con una modalità da “tiro incrociato” continuano a porre domande chiuse e suggestive alla bambina. La bambina ad un certo punto inizia a piangere e l’udienza si chiude. Penso che sia superfluo ogni commento.
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