30 Agosto 2009
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Criminologia -
Stalking
Già ne "I fratelli Karamazov" di Dostoevskij (pag. 405, Ed. Einaudi) è descritta una attività di stalking che sfocia in un omicidio:
Innamoratosi follemente di lei, le aveva dichiarato il suo amore e aveva fatto di tutto per piegarla a divenire sua moglie. Ma essa aveva già dato il suo cuore ad un altro, a un militare stimato e d'alto grado, che in quell'epoca partecipava a una campagna di guerra, ma di cui essa attendeva in breve tempo il ritorno. Le proposte di lui erano state respinte, ed era stato pregato di non frequentare più quella casa. Sospese ormai le sue visite, egli, edotto com'era della disposizione della casa, vi si era introdotto di notte....
Il termine "Stalking" proviene dall'inglese e significa "molestare". Negli ultimi mesi se ne parla tantissimo, soprattutto dopo che tale fenomeno è diventato reato nel nostro Paese. Il testo di riferimento è la legge 38/09 (dall'art. 7 al 12). Gelosia, ossessione, dipendenza sono solo alcune caratteristiche dello stalker il quale mette in atto tutta una serie di atti persecutori nei confronti della sua vittima. Negli anni passati molte donne in particolare non riuscivano a liberarsi del loro molestatore, anzi spesso le forze dell'ordine non avevano libertà d'azione poiché non si andava a configurare alcun reato. Ultimanente sono sorti numerosi centri anti-stalking e, comunque, il fenomeno è sempre più conosciuto.
E' sufficiente leggere e analizzare l'art. 7 per comprendere di cosa si tratta:
Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente: «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
Quando si tratta questo argomento si discute molto e si analizza lo stalker uomo, mentre si tende ad ignorare lo stalker donna e la relazione stalker-vittima.
Gli stalker utilizzano qualsiasi mezzo per controllare, spiare e molestare le proprie vittime: dai pedinamenti al controllo della posta elettronica, dalle telefonate anonime al controllo del cellulare, attraverso "software spyphone" .
Si consiglia, ovviamente, di segnalare e denunciare alla Polizia persone sospette, telefonate anonime e, comunque, atti di natura persecutoria e/o molesta. La vittima, spesso, non percepisce un reale pericolo, ma potrebbe scambiare dei veri e propri comportamenti intimidatori come delle dimostrazioni eccessive di interessamento e/o di "affetto", facilitando, così, la crescita di una spirale pericolosa, per la propria incolumità psicologica e, spesso, anche fisica.
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